Draco ille, cuius severitatis nemo obliviscitur, primus omnium leges, quibus Athenienses uterentur, tulit. In illis legibus Draco statuit eum, qui furti convictus esset, supplicio capitis afficiendum esse et multa alia nimis severe censuit sanxitque. Eius igitur leges, quoniam videbantur impendio acerbiores, tacito inlitteratoque Atheniensium consensu oblitteratae sunt. Postea Athenienses usi sunt legibus aliis mitioribus a Solone compositis. Is sua lege in fures non, ut Draco antea, mortis, sed dupli poena vindicandum esse existimavit. Decemviri autem nostri, qui post reges exactos leqes, quibus populus Romanus uteretur, in XII tabulis scripsērunt, neque pari severitate in puniendis omnium generum furibus neque remissa nimis lenitate usi sunt. Nam decemviri furem, qui manifesto furto prensus esset, tum demum occīdi permiserunt, si aut, cum faceret furtum, nox esset, aut interdiu telo se, cum prehenderetur, defendĕret. Ex ceteris manifestis furibus decemviri iussērunt homines liberos verberari si furtum luci («di giorno») fecissent neque se telo defendissent; servos item iusserunt verberibus affici et e saxo praecipitari.

Quel Dracone, della cui severità nessuno si dimentica, presentò primo fra tutti le leggi, che gli Ateniesi utilizzano. In quelle leggi Dracone stabilì che colui, che fosse colpevole di furto, dovesse essere condannato al supplizio capitale e propose e sancì parecchie altre cose molto severamente. Dunque le sue leggi, dato che sembravano molto dure grazie all'approvazione tacita e senza cultura degli Ateniesi furono cancellate. Poi gli Ateniesi utilizzarono altre leggi più miti ideate da Solone. Questi ritenne nella sua legge contro i ladri che non bisognava, come Dracone in precedenza vendicare con la morte, ma con una duplice pena. I nostri decemviri in verità, che dopo la cacciata dei re scrissero le leggi, affinché il popolo se ne servisse, su sette tavolette, non utilizzarono la stessa severità nel punire i ladri di ogni tipo né la leggerezza eccessivamente allentata. I decemviri infatti permisero che il ladro, che fosse preso nel bel mezzo di un furto, soltanto allora (in quel caso) veniva ucciso, se o, praticando il furto, intercorreva la notte, o durante il giorno, essendo catturato, si difendeva con un'arma da getto. Di tutti i ladri colti sul fatto i decemviri ordinarono di bastonare gli uomini liberi se avessero compiuto il furto di giorno e non si fossero difesi con un'arma da getto; parimenti ordinarono di bastonare i servi e di farli precipitare dalla rupe.
(By Maria D. )